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I posti pertinenziali per i veicoli con incentivo anche se si acquistano da terzi
News del 30-01-14

- Spetta la detrazione dall'Irpef del 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) anche a chi realizza autorimesse o posti auto pertinenziali. Non è necessario che il box sia fisicamente collegato all'immobile abitativo, ma è sufficiente che sia posto al servizio dell'abitazione.
- La detrazione del 36-50% per le spese di realizzazione del box auto pertinenziale può essere fruita sia per la costruzione realizzata in economia (completamente "in proprio" o tramite contratti d'opera o di appalto con imprese costruttrici), sia per l'acquisto da terzi di box e posti auto pertinenziali già realizzati.
- Nel caso di acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati sono detraibili al 36-50% solo le spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. Se si acquistanoinsieme abitazione e box (nuovo) la detrazione compete solo relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale. Il vincolo di pertinenza del box con la casa deve essere indicato nell'atto notarile.
- Per la costruzione del box auto si applica l'Iva del 4%, se è pertinenza di prima casa. Lo stesso vale se viene acquistato dall'impresa costruttrice, entro cinque anni dall'ultimazione dell'intervento edilizio.
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